NFT, quanto vale il boom nel calcio: cosa cambia per i club e i tifosi

Quanto vale il mercato in crescita degli NFT nel calcio e in serie A, le opportunità e i rischi per le società e per i tifosi. Tutti i dettagli

Una “figurina digitale” da 30 mila euro. Tanto vale quella di Osimhen, la più costosa in Italia. E’ solo una delle opportunità che il mondo del calcio sta scoprendo grazie al boom dei non fungible-token (NFT), oggetti digitali unici, non intercambiabili tra loro, con un preciso codice identificativo. Per ogni card, infatti, esiste un solo contratto e un solo proprietario.

NFT, quanto vale il boom nel calcio: cosa cambia per i club e i tifosi
NFT, quanto vale il boom nel calcio: cosa cambia per i club e i tifosi (Lapresse)

Attraverso gli NFT i club possono concedere ai tifosi anche la possibilità di accedere a contenuti esclusivi. Le società hanno infatti digitalizzato trofei, medaglie, maglie, immagini storiche. La compravendita avviene attraverso la tecnologia blockchain. Si tratta di un registro in cui ogni transazione avviene attraverso trasmissioni di blocchi di dati la cui successione impedisce la manomissione o l’intrusione di terzi.

Il boom degli asset digitali sta iniziando tra i tifosi italiani. Lo dimostra anche una ricerca Nielsen Sports Fan Insights condotta su un campione di mille persone tra i 18 e i 69 anni nella seconda metà del 2021. Il 32% fra fan e tifosi conosce i token legati al calcio, ma solo il 10% risulta interessato all’acquisto di questi strumenti a metà fra coinvolgimento e investimento. Ci sono però oltre 5000 giocatori attiva sulla piattaforma Sorare, startup che permesso di giocare al Fantacalcio con la tecnologia blockchain in cui ogni giocatore gestisce la sua squadra attraverso le carte digitali.

Le prospettive di crescita appaiono altissime. Secondo quanto riportato da Sports Pro Media, testata di riferimento per l’economia sportiva, il valore del mercato NFT crescerà fino a 75 miliardi di dollari entro il 2025.

NFT nel calcio, le conseguenze per le società

NFT nel calcio, le conseguenze per le società
NFT nel calcio, le conseguenze per le società (Lapresse)

L’opportunità economica per i club e le leghe sono evidenti, ma allo stesso tempo servirà un allargamento delle conoscenze tecnologiche dei dirigenti. Inoltre, spiega l’avvocato Leone Zilio di Rödl & Partner, il boom degli NFT è destinato ad avere implicazioni di carattere legale da non sottovalutare.

Innanzitutto, sottolinea, sul piano delle sponsorizzazioni sportive. I brand “chiederanno sempre più garanzie che, alla visibilità data ai propri marchi, loghi, segni distintivi, nel mondo reale corrisponda la stessa esposizione nel mondo virtuale“. Per cui, ad esempio, se attraverso i token un tifoso acquista la possibilità di un tour virtuale dello stadio in realtà aumentata, la ricostruzione digitale degli spazi dovrà prevedere anche l’esposizione dei marchi nelle stesse posizioni e nelle identiche condizioni di visibilità.

Inoltre gli NFT, soprattutto per quanto riguarda le card dei giocatori, aprono prospettive tutte da studiare per quanto riguarda il diritto d’autore. Chi le compra, infatti, acquisisce solo “un file di metadati codificato“, spiega l’avvocato Zilio, “ma non l’opera stessa e dunque non vanta alcun diritto di proprietà intellettuale verso l’opera originaria”.

Un aspetto che riguarda anche i club che dovranno accertarsi di possedere il diritto di sfruttamento economico dell’immagine di un calciatore se intenderanno commercializzare una card o un altro tipo di NFT.

Infine, conclude Zilio, bisogna considerare gli aspetti legati alla tutela dei consumatori che devono essere informati in modi fruibili e comprensibili su ” termini e condizioni generali di vendita“.

La complessità della materia, sottolinea, “non consente la lineare applicabilità della disciplina della tutela del consumatore. Ad esempio non risulta applicabile alla compravendita di NFT il cosiddetto ‘diritto di recesso’ del consumatore. Infatti, una volta che l’acquirente ha acquistato un NFT non ha più modo di risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente restituzione delle somme spese”.